1 - L'usufrutto è cedibile se la cessione non è stata espressamente vietata al momento della sua costituzione.
art. 980 c.c. - L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo
2 - può essere ceduto per scrittura privata
art. 1350 c.c. - Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico o per SCRITTURA PRIVATA sotto pena di nullità:
......
- i contratti che costituiscono, modificano o TRASFERISCONO IL DIRITTO DI USUFRUTTO su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta
......
3 - la scrittura privata però, non potendo essere trascritta, ha efficacia solo tra le parti. Questo significa che se da un lato l'usufruttuaria non potrà più rivendicare alcun diritto sul bene lo stesso non può dirsi ad esempio sui suoi creditori ai quali la scrittura privata non può essere opposta a che potranno quindi agire sull'usufrutto per rifarsi di eventuali crediti.
L' USUFRUTTO NON è CEDIBILE ,TRANSITABILE O SOGGETTO A VENDITA ,tranne un unico caso riconosciuto dal codice civile ossia del coniuge supestite in comunione di bene ,quindi in possesso del 50% di un'immobile, acquisisce l' usufrutto sul restante.
L'USUFRUTTO PUO ESSERE CANCELLATO con atto notarile e pagamento delle imposte ipotecarie e catastali risparmiate in precedenza con l'atto di trascrizione dell' usufrutto stesso, con la cancellazione si hà il ricongiungimento della nuda proprietà .
Nessuno vieta di parsi pagare per la rinuncia e cancellazione trascrivendo l' accordo in una scrittura privata.
L'usufruttuario non può vendere nulla in quanto tale operazione va effettuata dal proprietario della proprietà ( cioè la padrona della nuda proprietà ).
Esempio: io proprietario di un immobile do in usufrutto la mia abitazione ad una persona (il quale diventa usufruttuario), ecco lui in questo caso è padrone dell'usufrutto non dell'immobile che rimane a me.
Quindi se vuole vendere deve farlo il proprietario.
Quindi la proprietaria non può comprare una cosa già sua.
Naturalmente se c'è un contratto di usufrutto a vita: la proprietaria rimane sempre padrona dell'immobile ma non può vendere l'abitazione ne tantomeno cacciare via l'usufruttuario fino alla morte di quest'ultimo.
Se poi, l'usufruttuario, decide di andare via dall'abitazione, lo può fare benissimo mettendosi d'accordo con la proprietaria e insieme andare da un notaio il quale fa una dichiarazione di cessato usufrutto a norme legali (e ciò per evitare varie problematiche dopo).
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Certo che SI!!!!!
1 - L'usufrutto è cedibile se la cessione non è stata espressamente vietata al momento della sua costituzione.
art. 980 c.c. - L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo
2 - può essere ceduto per scrittura privata
art. 1350 c.c. - Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico o per SCRITTURA PRIVATA sotto pena di nullità:
......
- i contratti che costituiscono, modificano o TRASFERISCONO IL DIRITTO DI USUFRUTTO su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta
......
3 - la scrittura privata però, non potendo essere trascritta, ha efficacia solo tra le parti. Questo significa che se da un lato l'usufruttuaria non potrà più rivendicare alcun diritto sul bene lo stesso non può dirsi ad esempio sui suoi creditori ai quali la scrittura privata non può essere opposta a che potranno quindi agire sull'usufrutto per rifarsi di eventuali crediti.
L' USUFRUTTO NON è CEDIBILE ,TRANSITABILE O SOGGETTO A VENDITA ,tranne un unico caso riconosciuto dal codice civile ossia del coniuge supestite in comunione di bene ,quindi in possesso del 50% di un'immobile, acquisisce l' usufrutto sul restante.
L'USUFRUTTO PUO ESSERE CANCELLATO con atto notarile e pagamento delle imposte ipotecarie e catastali risparmiate in precedenza con l'atto di trascrizione dell' usufrutto stesso, con la cancellazione si hà il ricongiungimento della nuda proprietà .
Nessuno vieta di parsi pagare per la rinuncia e cancellazione trascrivendo l' accordo in una scrittura privata.
.-.
non può vendere, ma rinunciare all'usufrutto
L'usufruttuario non può vendere nulla in quanto tale operazione va effettuata dal proprietario della proprietà ( cioè la padrona della nuda proprietà ).
Esempio: io proprietario di un immobile do in usufrutto la mia abitazione ad una persona (il quale diventa usufruttuario), ecco lui in questo caso è padrone dell'usufrutto non dell'immobile che rimane a me.
Quindi se vuole vendere deve farlo il proprietario.
Quindi la proprietaria non può comprare una cosa già sua.
Naturalmente se c'è un contratto di usufrutto a vita: la proprietaria rimane sempre padrona dell'immobile ma non può vendere l'abitazione ne tantomeno cacciare via l'usufruttuario fino alla morte di quest'ultimo.
Se poi, l'usufruttuario, decide di andare via dall'abitazione, lo può fare benissimo mettendosi d'accordo con la proprietaria e insieme andare da un notaio il quale fa una dichiarazione di cessato usufrutto a norme legali (e ciò per evitare varie problematiche dopo).
Mi auguro di aver risposto alla domanda.
Un saluto