la domanda si riferisce a questo caso particolare:
io posseggo una attività con sede in un comune periferia di Milano,
per invidia un concorrente ha posizionato la sua pubblicità sul cartello pubblicitario esattamente davanti alla nostra sede.
Chiedo a chi ha esperienza in ambito legale non a persone comune (evitate risposte inutili).
Spero che non sia una domanda stupida e che comprendiate come l'ho presa quando ho visto il cartello.
Grazie in anticipo
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Answers & Comments
Che un concorrente faccia pubblicità per invidia è una tua congettura che se provata ti varrà una bella pernacchia.
Non serve essere esperti per sapere che la pubblicità può essere fatta rimuovere solo se lo spazio occupato è abusivo.
ma vai a cacare morto di fame
boh
Zitto e subisci in silenzio.
Un chiaro caso di concorrenza sleale.Consulta un avvocato magari presso le tua associazione di categoria. Quì c'e il Codice Civile e potrebbe aggiungersi l'art 513 del Codice Penale-
Della concorrenza sleale
Art. 2598.(1)
Atti di concorrenza sleale.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
(1) Vedi Leonardo Serra, Concorrenza sleale configurabile all’interno di sistema di distribuzione selettiva, nota a Tribunale Palermo, Sez. Imprese, ordinanza 1° marzo 2013.
_______________
Cfr. Corte d'Appello, Roma, sez. Impresa, sentenza 02 novembre 2017 n° 6944, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 luglio 2009, n. 17144 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23045 in Altalex Massimario.
Art. 2599.
Sanzioni.
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
Art. 2600.
Risarcimento del danno.
Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601.
Azione delle associazioni professionali.
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria
CODICE PENALE:
513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.
Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508] (1) (2).