Ciao a tutti, vorrei chiedervi se secondo voi stendere i panni fuori dal terrazzo è maleducazione? in quanto poco fa una mia vicina si è lamentata del fatto che li avessi stesi e ne ha parlato con la proprietaria del mia appartamento,la quale me lo ha comunicato! sono coscente del fatto che non sia una cosa stupenda da vedere ma credo che visto era la prima volta che lo facevo(sfruttavo il primo sole) ci poteva passare sopra! voi cosa ne pensate?
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Il regolamento condominiale è partorito dal codice civile che regola la materia in questione
Per comprendere al meglio a quali norme bisogna fare riferimento è utile citare una sentenza datata maggio 2007 della Suprema Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno evidenziato che lo “ stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall'esercizio di attività umana,quali quelle derivanti dallo sciorinio di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell'immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale” (Cass. 28 maggio 2007 n. 7576). In primi luogo, quindi le norme generali cui fare riferimento sono quelle dettate in materia di stillicidio. Esse, non prevedono in alcun modo un riconoscimento generale del diritto a sciorinare i panni. Una simile facoltà può essere riconosciuta solamente tramite la concessione di una servitù. Quest’ultima non è prevista ex lege ma può solamente essere concessa solo dal proprietario del fondo servente che, volontariamente, potrebbe decidere d’assoggettarsi allo scolamento dei panni stesi ad asciugare da parte del proprietario del piano superiore. In primo luogo quindi è consigliabile consultare l’atto d’acquisto ed il regolamento di condominio. Quest’ultimo che solamente se di natura contrattuale può essere titolo idoneo a riconoscere e disciplinare tale diritto di sciorinio dei panni. In ogni caso l’esercizio prolungato nel tempo ed incontestato di una simile pratica può portare all’usucapione della servitù. Oltre che degli atti è quindi necessario avere contezza dello stato dei luoghi e della prassi invalsa nel lungo periodo. Un limite ulteriore può essere previsto dai regolamenti di polizia locale del comune in cui è ubicato l’immobile. Molti regolamenti, soprattutto per ciò che concerne sciorinio e sbattimento dei panni sui prospetti che si affacciano sulla pubblica via, vietano tali pratiche, per ragioni di decoro urbano, o meglio le limitano a determinati orari della giornata. In questi casi, anche se sussiste una servitù nel senso sopra specificato il proprietario del fondo dominante non potrà stendere i panni se non alle condizioni previste in questo regolamento. Che può fare il soggetto che ritiene di essere danneggiato dalla condotta illecita altrui? In primo luogo, per corroborare il proprio convincimento, dovrà verificare che in nessuno degli atti succitati ossia atto d’acquisto e regolamento condominiale contrattuale) sia riconosciuto l’esercizio di una simile facoltà. In secondo luogo prendere informazioni sulla prassi (se ad esempio il trasferimento nell’unità immobiliare oggetto dello sgocciolamento è recente) al fine di comprendere se possa essersi in saturata una servitù. Successivamente sarà utile consultare il regolamento di polizia urbana per constatare l’eventuale violazione di norme in esso contenute. Solo dopo queste verifiche e solamente se l’interessato riscontrerà delle irregolarità nella condotta, egli potrà contestarle tramite una formale diffida a evitare comportamenti illeciti e per quanto di loro competenza anche per mezzo di una segnalazione alla polizia municipale (autorità tenuta a far rispettare il regolamento di polizia urbana).
Si dice che i panni sporchi si lavano in famiglia cosi che stenderli fuori dal terrazzo non mi sembra una cosa carina.Perchè tutti devono vedere ,per forza,la mia biancheria intima oppure la mia lenzuola?
Dipende dal regolamento di condominio . Poi c'è il buon senso. Se il tuo bucato svolazza davanti alle finstre dei vicini, meglio evitare.
Ci sono tanti stendibiancheria da tenere all'interno del terrazzo!
i condominii compreso il mio vieta di stendere i panni sulla facciata principale per decoro publico del palazzo . quindi tutti i condomini di quella facciata devono stendere in camera da letto ? non credo . quindi devi far valere la legge e uguale per tutti e se non hai altro posto non possono dirti niente
secondo me non è maleducazione buon per te che hai il terrazzo io non lo ho e mi arrangio mettendo in fuori l'avvolgibile con due fili e nessuno mai detto nulla anche perché sennò dovrei farli sempre asciugare in lavanderia.
Questa è la giornata più ideale per stendere i panni sul terrazzo, ci mancherrebbe solo che non lo fai.
Se abiti in un condominio e il condominio ha come regolamento "non stendere i panni in modo visibile" purtroppo ha ragione.
Se nel contratto non c'è nulla non è maleducazione: meglio vedere della roba stesa pulita, che della roba sporca addosso. In Italia è pieno di case che stendono i panni fuori, addirittura in certi paesi la corda è sospesa sulla strada a collegare due case...
Un'altro conto è se pur non c'è scritto nulla e la tua proprietaria di casa non vuole...allora li sta a te decidere se stendere la roba e venire allo scontro verbale, oppure non stenderla più li...
Se il regolamento condominiale non lo specifica lo puoi fare. A me hanno mosso la stessa lamentela.. ho semplicemente detto che personalmente trovo molto più maleducazione andare in giro con una faccia come la sua in vista. E me ne sono andato. Buona guerra RICK