Ciao sono alle prese con gli studi di diritto privato, e nell'immensità di nozioni trovate sul mio libro, non riesco a cogliere la differenza assoluta tra questi due atti.
Si discorre si patrimonialità, ma studi approfonditi ci mostrano che esistono negozi giuridici a contenuto patrimoniale.
Ma allora qual'è la differenza????????
Forse che il contratto è il negozio più diffuso, quindi è una specie??? Oppure è solo che nel contratto c'è la pluralità delle parti????
Aspetto delucidazioni in merito, e al più esperto saranno garantiti i 10 punti
CIao a tutti
Copyright © 2024 QUIZLIB.COM - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Ciao! Anche io frequento giurisprudenza e ho dato ieri l'esame di Privato!
Ti dò una spiegazione più semplice di quella sopra di me che, senza nulla togliere, è un po' enciclopedica!non ti dò definizioni perchè le saprai sicuramente..
In pochissime parole: il contratto è un tipo di negozio giuridico!I negozi giuridici possono essere patrimoniali o non patrimoniali. Quelli patrimoniali che sono bi o plurilaterali si chiamano contratti.
Ti faccio degli esempi così forse riesci a capire meglio:
-il testamento è un negozio giuridico ma non è un contratto perchè è unilaterale
-il matrimonio è un negozio giuridico ma non si può definire contratto perchè non ha carattere patrimoniale.
Spero di esserti stata d'aiuto.. se hai ancora bisogno sono a tua disposizione, ciao!
In diritto il concetto di negozio giuridico (o atto negoziale), come attualmente utilizzato dalla dottrina italiana, denota l'atto di autonomia privata (dichiarazione di volontà) diretto ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico.
Il concetto di contratto non è definito allo stesso modo in tutti gli ordinamenti giuridici; elemento comune di tutte le definizioni è, però, l'accordo tra due o più soggetti per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici a carattere patrimoniale), quindi un atto giuridico e, più precisamente, un negozio giuridico bilateriale o plurilaterale.
il negozio giuridico comprende gli atti giuridici unilatali(ad esempio la promessa unilaterale) e plurtilaterali patrimoniali (ad esempio i contratti) e non patrimoniali.
il negozio giuridico patrimoniale è quindi sia la'tto unilaterale patrimoniale che il contratto (che come da definizione è sempre patrimonale e almeno bilaterale.)
quindi si distinguono: atti giuridici in senso stretto (che non sono atti di autonomia privata a cui si ricollegano effetti giuridici)
e i negozi giuridici ( (che sono atti di autonomia privata a cui si ricollegano effetti giuridici) che sono atti giuridici patrimoniali e non (se sono negozi patrimoniali : almeno bilaterali sono contratti, se sono unilaterali sono atti giuridici patrimoniali)
IN PAROLE POVERE, il negozio è un goncetto più generale, ed il contratto è una forma di negozio.
Nel diritto, n. giuridico, atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti: n. unilaterali, quelli che nascono dalla volontà di un soggetto (per es., il testamento); n. bilaterali o plurilaterali, quelli che nascono dall’incontro di volontà di due o più soggetti (come, per es., il contratto o la delega).
Per contratto in generale, si intende un regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano; in partic., nel diritto privato, accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico a contenuto per lo più patrimoniale: stipulare, concludere, firmare, sottoscrivere un c.; annullare, rescindere un c.; c. di acquisto, di vendita; c. di locazione; c. di agenzia (v. agenzia); c. di edizione (v. edizione); c. di matrimonio, o c. matrimoniale, il matrimonio stesso (più esattamente il matrimonio civile), in quanto sancisce l’unione dell’uomo e della donna in comunità di vita, con reciproci diritti e doveri. Nel linguaggio giur.: c. tipico o nominato, il cui schema è previsto e regolato dalla legge; c. atipico o innominato, il cui schema è libero, non regolato dalla legge; c. obbligatorio, che dà vita a un rapporto puramente obbligatorio; c. con efficacia reale, che, in base al semplice consenso, dà luogo alla costituzione, al trasferimento o all’estinzione di un diritto determinato; e così via.
Il sito di consultazione della Enciclopedia Treccani, linkato sotto è a mio avviso da mettere tra i preferiti, non sarà vasto quanto la wikipedia, ma è sicuramente autorevole.