La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio di un'attività d'impresa.
A norma dell'articolo 2563 del codice civile il nome prescelto per questo segno distintivo può coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo.
La legge, in merito, prescrive solo dei principi essenziali che sono quelli di verità e novità.
Il concetto di verità varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata;
la ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il nome ed il cognome di quest'ultimo;
la ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda.
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La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio di un'attività d'impresa.
A norma dell'articolo 2563 del codice civile il nome prescelto per questo segno distintivo può coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo.
La legge, in merito, prescrive solo dei principi essenziali che sono quelli di verità e novità.
Il concetto di verità varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata;
la ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il nome ed il cognome di quest'ultimo;
la ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda.