Differenza tra proprietà quirinaria e proprietà bonaria?
Mi dite qualcosa sulla proprietà quirinaria e qualcosa sulla proprietà bonaria o pretoria??? è urgenteee...10 punti al migliore!! grazie in anticipo :)
La proprietà quiritaria è la proprietà come diritto reale di cui godevano solo i cives romani. Di solito gli studiosi parlano di proprietà civile o quiritaria (dominium ex iure Quiritium). Fin da epoca molto antica, il diffondersi dell'agricoltura fece assegnare in dominium ex iure Quiritium a cittadini romani appezzamenti di terra in modo irrevocabile, esenti da tributo, con confini determinati. Il territorio pubblico di Roma (ager publicus) restò, poi, in possesso di chi lo aveva ricevuto in concessione e questa di solito non gli veniva mai revocata se pagava il canone annuo. La proprietà pretoria o bonitaria (in bonis habere) fu un istituto tipico del diritto romano del periodo classico (pur se di origini anteriori); consisteva in una “situazione attiva di un rapporto assoluto reale in senso proprio, a carattere sostitutivo del domìnium ex iùre Quirìtium e prevalente su quest’ultimo in caso di conflitto”. Fu configurato come un’autonoma figura di proprietà, caratterizzata dalla tutela che il pretore accordava ai soggetti che acquistavano cose in violazione dei dettami del ius civile ; si pensi, ad es., all’acquisto di una res màncipi conseguita mediante tradìtio . Il pretore tutelava l’acquirente (anche nei confronti del dòminus ex iure Quiritium), fingendo trascorso il tèmpus ad usucapiònem , attraverso l’àctio Publiciàna .
Nel caso che l’alienante esperisse la vindicatio, fu concessa all’accipiente una exceptio rei venditæ et traditæ, allo scopo di paralizzare l’azione, se risultasse provato che la cosa era stata oggetto di una compra-vendita ed era stata liberamente consegnata dal compratore al venditore.....
Sì, è diritto romano. Si chiama quiritaria, non quirinaria.
La cosa è un po' complicata. Ti incollo tutto il capitolo:
Il diritto di proprietà trova il suo antecedente storico in diritto romano nell'istituto del dominium ex iure Quiritium. Tale istituto, le cui origini dalla possessio sono state ampiamente studiate (si veda per tutti l'opera di Feliciano Serrao)[1] designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una res privata ad un cittadino romano, situazione riconosciuta e tutelata dallo ius civile. Caratteristiche del dominium ex iure Quiritium erano la pienezza, l'esclusività e l'elasticità . Al dominus ex iure Quiritium spettava ogni facoltà di utilizzare la res in maniera illimitata, la facoltà di modificarla e perfino di distruggerla. Il suo diritto era tutelato da un'apposita azione la rei vindicatio (da res vi dicere affermare violentemente un potere sulla cosa).
Per il ius civile, il dominium ex iure Quiritium poteva essere trasferito o mediante uno degli atti formali previsti per lo scopo (mancipatio o in iure cessio) se la res da trasferire era una res mancipi, ovvero tramite semplice consegna (traditio) della cosa se si fosse trattato di res nec mancipi. Qualora il trasferimento di una res mancipi non fosse avvenuto tramite l'atto formale richiesto, si creava una situazione ambigua per cui l'alienante rimaneva dominus ex iure Quiritium, mentre l'alienatario non riceveva tutela dal ius civile pur avendo acquistato la res.
Per ovviare a questi problemi alla fine dell'età repubblicana un pretore di nome Publicio concesse a chi si fosse trovato in tale situazione un'actio in rem con cui l'alienatario avrebbe potuto reclamare la cosa acquistata da chiunque lo avesse privato del possesso. Parimenti concesse una exceptio per tutelarlo qualora il dominus (rimasto tale secondo il ius civile, ma non più proprietario nella sostanza) avesse rivendicato il bene.
Si creò dunque un sistema doppio di proprietà (noto come duplex dominium, con l'espressione di Gaio) che vedeva da un lato il dominum ex iure Quiritium (tutelato ex iure civili), e dall'altro la proprietà tutelata dal ius honorarium e tecnicamente definita in bonis habere. Di tale situazione scrive il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni: «Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere» (Traduzione: Ma in seguito si ebbe una divisione del dominium, tale che è possibile che qualcuno sia dominus ex iure Quiritium e un altro abbia in bonis).
V'era infine una c.d. proprietà provinciale, caratteristica dei terreni coltivati nelle province dell'Impero, di proprietà dello Stato ma concessi di fatto in modo perpetuo a privati dietro pagamento di un canone (ager stipendiatus). A rigore, questa non era una vera e propria proprietà , ma la distinzione tra questo tipo di proprietà e quella quiritaria si perse quando sotto Aureliano anche i fondi italici in proprietà quiritaria furono sottoposti al pagamento di un'imposta.[2]
Divenuta ormai un orpello storico al tempo di Giustiniano, l'espressione tecnica Dominium ex iure Quiritium venne formalmente cancellata da una costituzione dell'imperatore che proclamò l'unicità del diritto di proprietà .
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La proprietà quiritaria è la proprietà come diritto reale di cui godevano solo i cives romani. Di solito gli studiosi parlano di proprietà civile o quiritaria (dominium ex iure Quiritium). Fin da epoca molto antica, il diffondersi dell'agricoltura fece assegnare in dominium ex iure Quiritium a cittadini romani appezzamenti di terra in modo irrevocabile, esenti da tributo, con confini determinati. Il territorio pubblico di Roma (ager publicus) restò, poi, in possesso di chi lo aveva ricevuto in concessione e questa di solito non gli veniva mai revocata se pagava il canone annuo. La proprietà pretoria o bonitaria (in bonis habere) fu un istituto tipico del diritto romano del periodo classico (pur se di origini anteriori); consisteva in una “situazione attiva di un rapporto assoluto reale in senso proprio, a carattere sostitutivo del domìnium ex iùre Quirìtium e prevalente su quest’ultimo in caso di conflitto”. Fu configurato come un’autonoma figura di proprietà, caratterizzata dalla tutela che il pretore accordava ai soggetti che acquistavano cose in violazione dei dettami del ius civile ; si pensi, ad es., all’acquisto di una res màncipi conseguita mediante tradìtio . Il pretore tutelava l’acquirente (anche nei confronti del dòminus ex iure Quiritium), fingendo trascorso il tèmpus ad usucapiònem , attraverso l’àctio Publiciàna .
Nel caso che l’alienante esperisse la vindicatio, fu concessa all’accipiente una exceptio rei venditæ et traditæ, allo scopo di paralizzare l’azione, se risultasse provato che la cosa era stata oggetto di una compra-vendita ed era stata liberamente consegnata dal compratore al venditore.....
Sì, è diritto romano. Si chiama quiritaria, non quirinaria.
La cosa è un po' complicata. Ti incollo tutto il capitolo:
Il diritto di proprietà trova il suo antecedente storico in diritto romano nell'istituto del dominium ex iure Quiritium. Tale istituto, le cui origini dalla possessio sono state ampiamente studiate (si veda per tutti l'opera di Feliciano Serrao)[1] designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una res privata ad un cittadino romano, situazione riconosciuta e tutelata dallo ius civile. Caratteristiche del dominium ex iure Quiritium erano la pienezza, l'esclusività e l'elasticità . Al dominus ex iure Quiritium spettava ogni facoltà di utilizzare la res in maniera illimitata, la facoltà di modificarla e perfino di distruggerla. Il suo diritto era tutelato da un'apposita azione la rei vindicatio (da res vi dicere affermare violentemente un potere sulla cosa).
Per il ius civile, il dominium ex iure Quiritium poteva essere trasferito o mediante uno degli atti formali previsti per lo scopo (mancipatio o in iure cessio) se la res da trasferire era una res mancipi, ovvero tramite semplice consegna (traditio) della cosa se si fosse trattato di res nec mancipi. Qualora il trasferimento di una res mancipi non fosse avvenuto tramite l'atto formale richiesto, si creava una situazione ambigua per cui l'alienante rimaneva dominus ex iure Quiritium, mentre l'alienatario non riceveva tutela dal ius civile pur avendo acquistato la res.
Per ovviare a questi problemi alla fine dell'età repubblicana un pretore di nome Publicio concesse a chi si fosse trovato in tale situazione un'actio in rem con cui l'alienatario avrebbe potuto reclamare la cosa acquistata da chiunque lo avesse privato del possesso. Parimenti concesse una exceptio per tutelarlo qualora il dominus (rimasto tale secondo il ius civile, ma non più proprietario nella sostanza) avesse rivendicato il bene.
Si creò dunque un sistema doppio di proprietà (noto come duplex dominium, con l'espressione di Gaio) che vedeva da un lato il dominum ex iure Quiritium (tutelato ex iure civili), e dall'altro la proprietà tutelata dal ius honorarium e tecnicamente definita in bonis habere. Di tale situazione scrive il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni: «Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere» (Traduzione: Ma in seguito si ebbe una divisione del dominium, tale che è possibile che qualcuno sia dominus ex iure Quiritium e un altro abbia in bonis).
V'era infine una c.d. proprietà provinciale, caratteristica dei terreni coltivati nelle province dell'Impero, di proprietà dello Stato ma concessi di fatto in modo perpetuo a privati dietro pagamento di un canone (ager stipendiatus). A rigore, questa non era una vera e propria proprietà , ma la distinzione tra questo tipo di proprietà e quella quiritaria si perse quando sotto Aureliano anche i fondi italici in proprietà quiritaria furono sottoposti al pagamento di un'imposta.[2]
Divenuta ormai un orpello storico al tempo di Giustiniano, l'espressione tecnica Dominium ex iure Quiritium venne formalmente cancellata da una costituzione dell'imperatore che proclamò l'unicità del diritto di proprietà .
ma che roba è diritto romano? ti consiglio di cercare su internet, tanto che ti risponde farà così temo!