In sintesi il diritto canonico indica l'insieme di regole della chiesa Cattolica per i fedeli, mentre quello ecclesiastico indica le norme che stabiliscono i rapporti tra stato e le varie confessioni al suo interno.
Cito da Wikipedia:
"Il diritto canonico è costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati temporali (o secolari) regolano i loro rapporti con le varie confessioni religiose.
In sostanza è costituito da quell’insieme di norme che:
- creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa;
- regolano tali rapporti;
- organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività;
- valutano e regolano i comportamenti dei fedeli.
Sempre da Wikipedia:
Il Diritto ecclesiastico è quel settore dell'Ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso.
È il complesso delle norme che attengono al fenomeno religioso e ai rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni.
Va quindi distinto dal Diritto canonico - complesso delle norme dettate dalla Chiesa Cattolica, che regolano i rapporti umani e sociali tra i suoi membri e in particolare del clero - e da tutti gli altri ordinamenti confessionali, anch'essi giuridicamente strutturati, che pure producono diritto.
Le norme di Diritto Ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma sono sparse in tutti i settori nei quali si articola il nostro ordinamento giuridico, potendosene rinvenire oltre che nella Costituzione, nel Codice Civile, nelle Leggi Amministrative e Finanziarie, come in quelle concernenti il Diritto del Lavoro e il Diritto Commerciale. Norme, queste, unilaterali.
Vi è anche una legislazione che ha radici in atti bilaterali, le cui norme rimangono estranee all'ordinamento fintantoché non assumono vigore al suo interno o con Leggi di Esecuzione o con Leggi di Approvazione nelle quali si sostanzia l'impegno che lo Stato ha assunto con le singole confessioni tramite le intese. Questa disciplina è anche detta Diritto Concordatario in quanto il sistema pattizio si rivela fondamentale nella relazione tra la Chiesa Cattolica e gl ordinamenti civili che nei secoli si sono succeduti (imperi, regni, ordinamenti giuridici statali).
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In sintesi il diritto canonico indica l'insieme di regole della chiesa Cattolica per i fedeli, mentre quello ecclesiastico indica le norme che stabiliscono i rapporti tra stato e le varie confessioni al suo interno.
Cito da Wikipedia:
"Il diritto canonico è costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati temporali (o secolari) regolano i loro rapporti con le varie confessioni religiose.
In sostanza è costituito da quell’insieme di norme che:
- creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa;
- regolano tali rapporti;
- organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività;
- valutano e regolano i comportamenti dei fedeli.
Sempre da Wikipedia:
Il Diritto ecclesiastico è quel settore dell'Ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso.
È il complesso delle norme che attengono al fenomeno religioso e ai rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni.
Va quindi distinto dal Diritto canonico - complesso delle norme dettate dalla Chiesa Cattolica, che regolano i rapporti umani e sociali tra i suoi membri e in particolare del clero - e da tutti gli altri ordinamenti confessionali, anch'essi giuridicamente strutturati, che pure producono diritto.
Le norme di Diritto Ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma sono sparse in tutti i settori nei quali si articola il nostro ordinamento giuridico, potendosene rinvenire oltre che nella Costituzione, nel Codice Civile, nelle Leggi Amministrative e Finanziarie, come in quelle concernenti il Diritto del Lavoro e il Diritto Commerciale. Norme, queste, unilaterali.
Vi è anche una legislazione che ha radici in atti bilaterali, le cui norme rimangono estranee all'ordinamento fintantoché non assumono vigore al suo interno o con Leggi di Esecuzione o con Leggi di Approvazione nelle quali si sostanzia l'impegno che lo Stato ha assunto con le singole confessioni tramite le intese. Questa disciplina è anche detta Diritto Concordatario in quanto il sistema pattizio si rivela fondamentale nella relazione tra la Chiesa Cattolica e gl ordinamenti civili che nei secoli si sono succeduti (imperi, regni, ordinamenti giuridici statali).
uno è canonico...l'altro ecclesistico hihi